Avvocato Francesca Belmonte | Tutela e Diritto Animale
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Francesca Belmonte è un avvocato civilista che si interessa, per professione e per passione, di diritto degli animali; ci ha parlato dell’evoluzione del diritto degli animali nel sistema legislativo italiano e del percorso che li sta portando a poco a poco a essere percepiti non più come “cose”, ma come esseri viventi tutelati dal diritto costituzionale.
C’è stato tempo anche per “rubarle” qualche informazione pratica su quello che possiamo fare da cittadini nel caso dovessimo essere testimoni di maltrattamento animale.
Come cittadini, cosa dovremmo fare quando siamo testimoni di episodi di abuso sugli animali? Possiamo rivolgerci a un avvocato anche se non siamo i proprietari dell’animale?
Se si assiste a un caso di maltrattamento di animali, che siano da compagnia, d’allevamento o selvatici, è un dovere morale non restare a guardare ma contattare immediatamente le forze dell’ordine; tutti gli organi di polizia giudiziaria sono da considerarsi competenti in materia.
La denuncia può essere sporta a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, corpo forestale… tutte le forze di polizia hanno l’obbligo di raccogliere le testimonianze, accertarsi dei fatti e, se possibile, di interrompere il reato.
I reati per i quali è possibile è sporgere denuncia sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia, ovvero tutti quelli che arrecano dolore a degli esseri viventi o che li costringano a vivere in condizioni di vita che possano essere fonte di sofferenza.
Per denunciare i fatti di maltrattamento di animali ci si può rivolgere personalmente alle Forze dell’Ordine, oppure lo si può fare per tramite di un avvocato penalista. Se ad essere maltrattato è un nostro animale di affezione, oltre a denunciare l’accaduto alle autorità affinché procedano all’accertamento del reato in sede penale, si può chiedere un risarcimento del danno economico e morale subito dal proprietario.
Come si è evoluto il Diritto Animale in Italia?
Se potessi riassumere in una frase tutto il percorso che è stato fatto, direi che l’Animale, nel diritto italiano, è passato dall’essere unicamente “res” (cosa) all’essere un soggetto tutelato costituzionalmente (anche se ovviamente c’è ancora molto su cui lavorare).
L’evoluzione normativa della tutela degli animali trae origine dal Codice Civile del 1942, il quale, coerentemente con la sensibilità sociale e le conoscenze scientifiche dell’epoca, all’art. 810 identifica indirettamente gli animali come “beni”, in quanto “possono formare oggetto di diritti”, idonei dunque a soddisfare una necessità dell’uomo, tant’è che all’art. 1496 c.c. viene poi disciplinata la vendita di animali e la relativa garanzia “per i vizi”. L’art. 812 del Codice Civile specifica ulteriormente tale definizione, per esclusione, descrivendo i beni immobili e qualificando come mobili “tutti gli altri beni”, dunque anche gli animali.
Dagli anni ’90 il sistema giuridico italiano ha subito profonde modifiche in senso favorevole alla tutela degli animali, grazie ai principi giuridici di derivazione europea, ai nuovi interventi del legislatore e alle relative applicazioni giurisprudenziali, basate sulla diversa concezione della relazione uomo-animale e su un approccio sicuramente più etico.
La legge quadro 281/1991 ha introdotto per la prima volta la dimensione emotiva nella rappresentazione giuridica del concetto di animale tutelando gli animali “d’affezione”, ossia tutti quelli con i quali sia possibile stabilire un legame affettivo, mentre nella successiva definizione di animali “da compagnia” si è inteso proteggere il rapporto tra uomo e animale a partire dal momento in cui il primo decida di prendersi cura del secondo, anche qualora il legame affettivo non sia ancora maturato.
Successivamente, con l’Accordo 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, le Regioni e il Governo “si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali” (art. 1). Tale Accordo definisce animale da compagnia “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità” (art. 2 lett. a). Viene, dunque, ripreso e ampliato il concetto di “affezione”: non potendosi individuare un momento preciso nel quale sorge il legame affettivo, viene introdotto il concetto di “compagnia”, identificato col momento nel quale un soggetto decide di prendersi cura di un animale, anche qualora il legame affettivo non sia già maturato. Purtroppo, però, nelle pronunce di legittimità del periodo, l’animale d’affezione viene ancora trattato con accenti di noncuranza che non tengono conto della suddetta evoluzione normativa.
Con la legge 189/2004 si è fatto un significativo passo in avanti verso il riconoscimento di una nuova soggettività dell’animale quale essere vivente capace di soffrire: benché il titolo rispecchi ancora la visione “antropocentrica” in quanto formalmente dedicato ai “delitti contro il sentimento per gli animali”, la sostanza della normativa mira a tutelare gli animali in sé quali “esseri senzienti”, meritevoli di tutela in quanto tali, a prescindere dal rapporto che possono avere con l’uomo e, soprattutto, a prescindere dal sentimento umano nei loro confronti.
Prima della legge 189/2004, la norma di cui all’articolo 727 c.p. era l’unica che sanzionava comportamenti idonei a provocare sofferenza agli animali ed era rubricata “maltrattamento di animali”; con l’intervento normativo del 2004 il reato di cui all’art. 727 c.p. è stato rubricato “abbandono di animali”10 e il “maltrattamento” è stato ricondotto al nuovo art. 544-ter, che ha previsto un più grave regime sanzionatorio: il concetto di abbandono va collegato alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale, non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti che sono puniti con il reato di maltrattamento.
Sono stati, inoltre, introdotti i delitti di uccisione di animali (articolo 544-bis), organizzazione di spettacoli o manifestazioni che provochino sevizie per gli animali (articolo 544-quater) e organizzazione di combattimenti tra animali (articolo 544-quinquies). Il testo della nuova normativa considera gli animali in sé: non vi sono, in linea di principio, differenze tra animali d’affezione, domestici o selvatici; pertanto, chi compie un atto di crudeltà nei confronti di qualsiasi animale o lo uccide per divertimento, compie un reato e può essere punito.
È stata, dunque, conferita una nuova soggettività all’animale quale essere vivente capace di soffrire; la normativa è diretta verso la sua tutela specifica.
La successiva legislazione italiana di settore (Codice della strada, disciplina del condominio negli edifici e normativa sui beni mobili impignorabili) ha continuato a muoversi nella direzione indicata dalla normativa europea, pur valorizzando ancora il rapporto dell’animale con l’uomo.
La recente riforma dell’articolo 9 della Costituzione (avvenuta con legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell’interesse delle future generazioni). Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini (debba disciplinare) i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti).
La rilevanza della Riforma costituzionale consiste nell’inserimento del diritto degli animali nell’ambito dei principi fondamentali della nostra Costituzione e, quindi, viene individuata come valore fondante giuridico ed etico del nostro vivere civile, la cui revisione può avvenire solo in senso migliorativo ed ampliativo.
Inoltre, il nuovo articolo 9, operando la suddetta distinzione concettuale tra la tutela degli animali e quella dell’ambiente/biodiversità, si conforma perfettamente al testo dell’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; quest’articolo, introdotto con la riforma di Lisbona, impone a Stati membri ed Unione di tenere pienamente conto, nell’ambito delle rispettive competenze, del benessere degli animali, qualificati come ‘esseri senzienti’.
Sicché, l’animale deve essere tutelato nella sua individualità, come titolare di specifici interessi e non può essere considerato come ‘cosa’, viene garantita tutela costituzionale a dei ‘soggetti senzienti non-umani’ e viene previsto che la tutela sia un ‘dovere della Repubblica.
Come è approcciata la tematica del Diritto Animale all’infuori dell’Italia?
Negli altri ordinamenti (sovrastatali/statali) la tutela degli animali è menzionata, da anni o addirittura da decenni, in atti giuridici fondamentali (rispettivamente: Dichiarazioni o Convenzioni/Carte costituzionali).
Nell’ambito dell’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) è stata adottata a Parigi il 15 ottobre 1978 la “Dichiarazione universale dei diritti dell’animale” in cui si stabilisce, tra l’altro, che gli animali: hanno diritto “all’esistenza” (art. 1) e “al rispetto” nonché “alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo” (art. 2); inoltre, se sono animali produttivi, hanno “diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, a un’alimentazione adeguata e al riposo” (art. 7); la Dichiarazione in esame si conclude (art. 14) affermando solennemente che “i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo”.
Nell’ambito del Consiglio d’Europa sono state adottate a Strasburgo negli anni ’70-’80 tre Convenzioni relative a diverse tipologie di animali e precisamente:
– la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (10 marzo 1976),
– la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello (10 maggio 1979)
– la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (13 novembre 1987); esse non prevedono diritti degli animali, ma impongono obblighi e divieti a carico degli esseri umani riguardo agli animali.
Nell’ambito dell’Unione europea è stata adottata a Bruxelles il 20 luglio 1998 la direttiva del Consiglio 98/58/CE, riguardante la protezione deli animali negli allevamenti.
Il Trattato di Lisbona del 2007 ha previsto all’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che gli animali sono “esseri senzienti”, sono capaci, cioè, di sensazioni, sono capaci di sentire piacere e dolore .
A livello statale, la tutela degli animali è stata prevista dalle Costituzioni di alcuni Stati tra cui, per fare un cenno a Carte costituzionali di Paesi europei meno citate, quelle del Lussemburgo e della Slovenia. In particolare, ci si può soffermare su un paio di assai note Carte costituzionali, quella tedesca e quella svizzera, che presentano due opposte modalità di formulazione del disposto sulla tutela degli animali. In Germania l’art. 20 a Grungesetz (come modificato nel 2002) menziona la tutela degli animali: “Il Bund tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e degli animali mediante l’esercizio del potere legislativo, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”.
In Svizzera l’art. 80 della Costituzione del 1999 è interamente dedicato alla “Protezione degli animali” e li stabilisce in modo assai dettagliato: “La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. Disciplina in particolare: la detenzione e la cura di animali; gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; l’utilizzazione di animali; l’importazione di animali e di prodotti animali; il commercio e il trasporto di animali, l’uccisione di animali. L’esecuzione delle prescrizioni compete ai cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione”.
Quali pensi che siano le cose più urgenti da attenzionare in tema benessere e tutela animale?
Considerando che il diritto è espressione della cultura che si sviluppa in una data epoca e in un dato luogo, e che subisce influenze filosofiche ma anche pressioni economiche e di altro tipo, lo sviluppo delle leggi di protezione degli animali non può avvenire se non esiste a monte un comune sentire etico e morale, che supporti un pensiero compassionevole ed empatico nei confronti degli animali.
A mio avviso sarebbe importante investire sulla diffusione di una maggiore consapevolezza dei diritti degli animali già in ambito scolastico, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’animale quale essere senziente, capace di avere sentimenti e sofferenze.
Resta inoltre sicuramente la necessità di un intervento legislativo che finalmente disciplini in modo specifico le varie fattispecie che interessano gli animali (come, per esempio, la sorte degli animali d’affezione nei casi di separazione della coppia) in modo da evitare di lasciare le relative decisioni alla sensibilità del singolo giudice chiamato a pronunciarsi.
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